Nuove sanzioni per violazioni privacy

Il 27 febbraio 2009 è stato convertito in legge (Legge n.14/2009) il decreto "milleproroghe" (n. 207 dello scorso 30 dicembre 2008: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti) contenente alcune importanti modifiche al decreto legislativo n.196 del 30 giugno 2003 riguardanti le "Disposizioni in materia di tutela della riservatezza" (Art. 44).

La nuova legge agisce su vari fronti:

  1. Inasprimento delle sanzioni pecuniarie relative agli illeciti amministrativi, ad esempio per "omessa o inidonea informativa" e per "omessa collaborazione con il Garante". Le pene vengono quasi sempre raddoppiate rispetto alla 196/2003.

    Per "omessa o inidonea informativa" (Art. 13) è ora prevista una sanzione tra i 6.000 e i 36.000 euro, mentre per chi cede dati in violazione di legge (Art.16) la sanzione è ora tra i 10.000 euro e i 60.000 euro.

  2. Introduzione di nuove fattispecie di illeciti amministrativi: "violazione delle misure minime di sicurezza e trattamento illecito dei dati" ed "inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di misure necessarie o di divieto".

    Vengono infatti aggiunti due importanti commi all'articolo 162:

    • 2-bis: In caso di trattamento di dati personali effettuato in violazione delle misure minime di sicurezza o di violazione della normativa in tema di corretto trattamento dei dati viene applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da 20.000 euro a 120.000 euro.
    • 2-ter: In caso di inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di misure necessarie o di divieto viene introdotta una sanzione amministrativa tra 30.000 e 180.000 euro.

    Questo significa che le violazioni più frequenti (violazione della privacy e mancata adozione delle misure minime), precedentemente pressochè impunite per via della "sola" sanzione penale, ora prevedono anche una sanzione amministrativa.

  3. Si introduce maggior facoltà di adeguamento delle sanzioni ai singoli casi: da riduzione ai due quinti a maggiorazioni di 4 volte, in funzione dell'entità della violazione e delle possibilità economiche dei soggetti.

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